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Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all´art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 (Riforma Orlando), anche dopo l´introduzione dell´art. 2, comma 1, lett. a) della legge 27 novembre 2021, n. 134 (Riforma Cartabia)
Argomento: Della estinzione del reato e della pena
Sezione: Sezione Semplice
“(…) 1. (…), la Corte d’appello di (…) ha confermato la sentenza del Tribunale di (…) che aveva condannato (…) per contravvenzioni concernenti violazioni delle norme in materia di caccia (…). (…).
Ha presentato ricorso per cassazione (…) articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si contesta la mancata declaratoria ex art. 529 c.p.p. di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Si deduce che, erroneamente, la Corte d’appello ha escluso il verificarsi dell’estinzione dei reati per cui si procede per intervenuta prescrizione, (…). Il giudice di secondo grado ha osservato che i reati ascritti all’imputato, commessi in data 18 ottobre 2018, pur essendo contravvenzioni con il termine di prescrizione massima di cinque anni, non erano al momento della pronuncia prescritti, in virtù dell’applicazione della sospensione dei termini di prescrizione per un anno e sei mesi, prevista dalla legge n. 103 del 2017 per i reati ricadenti nell’arco temporale in cui questa ha avuto vigore, fino alla sua abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2020. Secondo la difesa, però, tale sospensione dei temini di prescrizione non dovrebbe operare, perché la legge n. 134 del 2021 avrebbe abrogato non l’art. 1, comma 1, della legge n. 3 del 2019, che aveva proceduto a modificare l’art. 159 cod. pen., ma direttamente quest’ultima disposizione., in particolare, intervenendo sui commi secondo e quarto, e così cancellando le ipotesi di sospensione ivi previste, con conseguente reviviscenza del regime prescrizionale antecedente all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. (…).
1.Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano la mancata dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, in ragione dell’inapplicabilità della disciplina della sospensione della prescrizione di cui alla legge n. 103 del 2017, perché la stessa sarebbe stata abrogata.
Invero, le Sezioni Unite, con decisione emessa il 12 dicembre 2024, e resa nota al pubblico mediante notizia di decisione, esaminando la specifica questione, hanno affermato che, per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. III, 28 marzo 2025, n. 8863)
Stralcio a cura di Lorenzo Litterio
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